Da "pubblico"
Cominciamo a dire che il Trattato
sulla stabilità è in realtà, giuridicamente un accordo di diritto
internazionale tra stati. Quindi non ha per l’Unione europea forza di
diritto costituzionale pari a quella dei precedenti trattati. Questa
soluzione è stata usata come uno stratagemma per aggirare il fatto che
non avevano la possibilità di riformare il Trattato dell’Unione europea,
per l’opposizione della Gran Bretagna e della Bulgaria.
Ora, la vera sostanza del trattato sulla stabilità è nell’articolo 3
nel comma a), dove dice: la posizione delle pubbliche amministrazioni è
in pareggio o in avanzo.
Però, prendiamo adesso l’articolo 2 del trattato sulla stabilità. Dice:
il presente trattato si applica conformemente ai trattati su cui si
fonda l’Unione e il diritto dell’Unione europea. La stessa cosa la
ribadisce pure nel comma successivo, che dice: il presente trattato si
applica nella misura in cui è compatibile con i trattati e il diritto
europeo. Caso forse unico: lo stesso concetto è ripetuto due volte.
No. Il Trattato sull’Unione sarebbe il Trattato di Lisbona,
del 2009, che recepisce letteralmente il Trattato di Maastricht. Cosa
dice rispetto alle politiche di bilancio? Fissa i famosi parametri del
3% nei deficit di bilancio e del 60% nel debito pubblico. Quindi fissare
un obbligo di pareggio o attivo in bilancio, che vuol dire deficit
zero, è contrario alle disposizioni e al dettato del Trattato dell
’Unione.
Quindi non si applica: ex ore tuo, come diciamo noi giuristi, cioè in
base a ciò che il trattato sulla stabilità stesso dice, quando dice che
si applica solo in quanto conforme ai Trattati dell’Unione.
Questo è già sufficiente per buttarlo in un cestino. Altro che recepimento in Costituzione! Ma c’è pure un altro pasticcio.
Riguarda il diritto europeo, l’altra fonte di diritto nominata nel
Trattato di stabilità. Si riferisce ai regolamenti europei che sarebbero
l’equivalente delle leggi ordinarie, che hanno comunque forza giuridica
inferiore ai trattati. Bene, comunque, anche a questo riguardo c’è
un’evidente incompatibilità.
L’ultimo atto legislativo esistente e a cui fa riferimento lo stesso
Trattato di stabilità è il regolamento 1175 del 16 novembre 2011. Ora
guardi il comma 8 della premessa. Dice: vista l’esperienza acquisita e
gli errori commessi nei primi dieci anni. A cosa si riferisce?
Questo regolamento sostituisce un regolamento anteriore, quello del
1466 del 1997. Lì, un’altra volta surrettiziamente – illegittimamente si
potrebbe dire, perché in violazione con il Trattato – si era introdotta
la stessa prescrizione sul bilancio in pareggio o in attivo. Fu una
forzatura che si impose allora ai paesi in difficoltà con il rispetto
dei parametri, che erano in attesa dello scrutinio per l’ingresso
nell’euro, in programma per il giugno del 1998. Però cosa succede con il
regolamento del 2011?
Che visti gli errori, come dice quella premessa –che va tradotto come:
visti i problemi di stagnazione che stava producendo – quel riferimento
al pareggio e all’attivo di bilancio vennero eliminati.
Dunque, ancora una volta, quel pareggio di bilancio è incompatibile,
anche con il diritto europeo in vigore. Una seconda ragione per
cestinarlo.
Quello che so è che quando mi sono messo a cercare di
capire, mi sono messo le mani nei capelli. Io qui ci vedo trucchi,
imbrogli, arbitri e illegalità commesse incredibili.
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