venerdì 16 novembre 2012

Al raglio della Corte costituzionale

Corte Costituzionale , sentenza 11.10.2012 n° 223 

(ASCA) - Roma, 11 ott - Il taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90mila euro e' incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che con la sentenza 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il dl del 31 maggio 2010 n. 78, intitolato 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'.
La Consulta blocca l'articolo 9 del decreto che dispone che a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 ''i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10% per la parte eccedente 150.000 euro''.
La Consulta boccia analogamente il comma 22 sempre dell'articolo 9, dove viene disposto che ai magistrati non siano erogati, ''senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012'' e che ''per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014''. A giudizio della Corte le disposizioni governative si pongono ''in evidente contrasto'' con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacita' contributiva.
Nella sentenza si legge inoltre che ''l'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto d'imposta economicamente rilevante''.

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